Art. 3.

      1. Le insegne dell'Ordine sono costituite da un distintivo metallico e da un nastrino le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

      2. Il requisito per ottenere l'onorificenza di cui alla presente legge e il numero massimo delle onorificenze concedibili annualmente sono determinati con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il consiglio dell'Ordine.

 

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Art. 4.

      1. Gli eredi dei soggetti insigniti dell'onorificenza di cui alla presente legge, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza stessa da parte del Presidente della Repubblica, hanno il diritto di fregiarsene in occasione di festività nazionali e di altri importanti eventi.

      2. Le onorificenze concesse ai sensi della presente legge non producono effetti economici su pensioni, assegni o indennità di qualsiasi natura, percepiti dagli aventi diritto.

      3. Fatte salve le disposizioni della legge penale vigenti in materia, incorrono nella perdita dell'onorificenza di cui alla presente legge gli eredi dell'insignito che se ne rendono indegni. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio dell'Ordine.